Mi permetto di segnalarVi una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario recentemente ottenuta dal sottoscritto a seguito di formale ricorso contro un Istituto di Credito.
Il Cliente, negli anni, si era visto addebitare, sul proprio conto corrente, somme periodiche dalla Banca a vario titolo, normalmente denominate come “commissioni di massimo scoperto” e (successivamente) “commissioni sull’accordato”, giustificate (secondo la Banca) dalla presenza di un “fido” (in realtà quasi mai utilizzato).
Non avendo mai pattuito queste condizioni con la Banca, si è ritenuto chiederne l’integrale restituzione. L’Arbitro Bancario Finanziario, conformandosi a un consolidato orientamento, ha accolto il nostro ricorso e disposto che la banca restituisse al correntista detti importi, maturati degli interessi legali. L’Arbitro Bancario, dopo aver sottolineato che può pronunciarsi soltanto relativamente ai fatti successivi al 1.1.09 (data della sua entrata in funzione), ha disposto che: – spetta alla Banca l’onere di provare che dette condizioni siano state pattuite con il correntista (nel caso specifico, la Banca non ha fornito alcuna prova); – le commissioni (siano esse “commissioni di massimo scoperto” o “commissioni sull’accordato”, come vengono denominate a seguito della l. 2/09) non sono dovute in assenza di espressa pattuizione (leggi: scritta!) del correntista. Interessante anche la parte della decisione in cui l’Arbitro condanna la Banca alla rifusione delle spese legali: tale decisione non è frequente proprio in relazione alla non obbligatorietà dell’assistenza di un legale davanti a questo organismo. Tutti i correntisti dovrebbero tenere sotto controllo gli addebiti che la Banca effettua periodicamente e attivarsi per la tutela dei propri diritti laddove non ne sia giustificata la provenienza. Trovate qui il testo integrale della decisione. Buona lettura!