Con l’ordinanza n. 23228 dello scorso 4 ottobre 2017, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha preso posizione su un aspetto pratico del requisito di “democraticità” richiesto alle ASD dal Legislatore per usufruire dei numerosi benefici fiscali, primo fra tutti la decommercializzazione delle quote associative e dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148 co. 3 e 8 TUIR nonché alla disciplina di cui alla l. 398/91.
La Commissione Regionale aveva annullato degli avvisi di accertamento sulla base del fatto che l’ASD, sia statutariamente che fattualmente, aveva rispettato le norme sulla democraticità.
La Cassazione ha invece ribaltato l’esito del secondo grado di giudizio dando ragione all’Agenzia delle Entrate.
Dall’istruttoria procedimentale (anche per dichiarazione stessa del Presidente) era emerso che, nella sostanza, le norme statutarie sulla democraticità erano state di fatto disapplicate quanto meno in relazione ai soci minorenni, con la conseguente violazione dei loro diritti di associati (primo fra tutti quello di partecipare alle assemblee).
L’ordinanza in commento ricorda che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’articolo 148 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto (citando a riguardo Cass. 4872/2015) e che la CTR non aveva affatto rispettato tale principio, indebitamente invertendo l’onere della prova a sfavore dell’Agenzia delle Entrate, quando esso invece, in tema di agevolazioni tributarie, graverebbe esclusivamente su chi vuole fare valere queste ultime (cfr. Cass. 21406/2012).
In conclusione, la Cassazione ritiene giuridicamente errato escludere il socio minorenne dalla vita associativa in quanto è pacifico che la rappresentanza ex lege dello stesso sia in capo a chi ne esercità la responsabilità genitoriale (o la tutela, ndr).
Inutile dire quanto comune sia per le ASD trovarsi a tesserare e associare minorenni, ma da questo recente orientamento deve trarsi sicuramente un punto fermo per evitare contestazioni da parte del Fisco.
In primo luogo, anche i soci minorenni, come tutti gli altri, devono naturalmente essere tesserati perché la ASD possa legittimamente vedersi considerate le relative quote e i relativi corrispettivi specifici decommercializzati.
In secondo luogo, saranno comunque i genitori a concludere il contratto associativo in nome e per conto del minore ma sarà costui a rivestire la qualifica di socio, avendo dunque diritto a essere convocato alle assemblee e a parteciparvi (seppur, si dovrebbe convenire, non potendo votare su delibere di carattere patrimoniale e non potendo essere votato come componente degli Organi Direttivi).
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