Dopo la tempesta normativa che ha coinvolto, per l’ennesima volta, il nostro “povero” codice di procedura civile e dopo il “lifting” che quest’ultimo ha suo malgrado subito attraverso l’introduzione del processo telematico, i dubbi che assalgono avvocati e magistrati sono numerosissimi, come se quelli di prima non fossero già abbastanza!
Per contribuire alla “serenità mentale” dei colleghi, segnalo la Circolare del 3.3.15 del Ministero di Giustizia in merito al contributo unificato nelle procedure esecutive.
Alla luce di questo intervento ministeriale, risulta che il contributo unificato di cui al DPR 115/2002, nelle procedure esecutive, deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di vendita da parte del creditore.
Si ritiene dunque che, dato questo chiarimento ufficiale, non sia consigliabile allegare il contributo unificato alla busta telematica di iscrizione a ruolo della procedura ma di depositarlo soltanto unitamente alla (successiva) istanza di vendita.
La stessa circolare chiarisce che, per i giudizi di cognizione instaurati in corso d’esecuzione (opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.) non è dovuto il contributo unificato in quanto questo tipo di procedimento non è ricompreso tra quelli soggetti a CU ai sensi del DPR 115/02.