Just_divorced La legge sul cd. “Divorzio breve” (l. n. 55/15) è approdata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11.5.15, n. 107 e l’entrata in vigore decorrerà il prossimo 26 maggio. IMPORTANTE: La legge è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore! In estrema sintesi, la legge in questione introduce due importantissime novità in materia di “crisi coniugali”: – termini: mentre prima, dopo l’udienza davanti al Presidente del Tribunale occorreva attendere 3 anni per chiedere il divorzio, ora saranno sufficienti soltanto sei mesi (per la separazione consensuale) o un anno (per la separazione giudiziale). – scioglimento della comunione legale dei beni: mentre prima occorreva attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ora esso avviene già a partire dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. NOTA BENE: A oggi in Italia non è ancora possibile, salvo casi specifici che prescindano dalla crisi coniugale, ottenere direttamente il divorzio senza aver precedentemente trascorso un periodo di separazione (proposta in Commissione Giustizia del Senato, la disposizione non è stata votata dall’Aula). Va tuttavia detto che questo periodo si è ridotto drasticamente, dando la possibilità, per tutte le coppie separate e non intenzionate a “tornare indietro”, di porre definitivamente fine, in tempi più brevi, al vecchio rapporto. Questa legge completa la mini-riforma in materia di separazione e divorzio assieme alla l. 162/14 di conversione del DL 132/14, che permette, a certe condizioni, grazie alla quale è possibile, in certe ipotesi direi “più semplici”, evitare le aule dei tribunali formalizzando l’accordo di separazione/divorzio con l’assistenza di avvocati (cd. “negoziazione assistita”) o dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Le novità legislative appena ricordate sono senz’altro un enorme passo in avanti in termini di riduzione dei costi e dei tempi per le procedure di separazione e divorzio, offrendo peraltro ai cittadini più percorsi alternativi da scegliere in base alla propria vicenda familiare. Per quanto riguarda la possibilità di formalizzare gli accordi di separazione innanzi all’Ufficiale di Stato Civile (si ricorda, possibili solo in assenza di figli minori o incapaci di entrambi i coniugi e in assenza di patti di trasferimento patrimoniale), l’estrema novità della normativa ha già stimolato un chiarimento ministeriale giunto, va detto, con una certa rapidità per fornire i primi indirizzi anche agli uffici periferici. Per leggerlo clicca qui.